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(Testo gentilmente concesso dall'autore: Conte Avv. Gherardo Guelfi Camaiani)  

    Il primo comma della XIV disposizione transitoria della Costituzione recita: “i titoli nobiliari non sono riconosciuti”. Tale norma contiene un precetto di portata negativa e cioè il “non riconoscimento” dei titoli nobiliari. Da tale “non riconoscimento” derivano alcune importanti conseguenze.

      Rimandando le considerazioni circa i titoli nobiliari alla apposita sezione di questo sito, con riferimento al diritto allo stemma, è stato rilevato  (CANSACCHI, Lo stemma araldico come marchio di fabbrica, in Riv. Ar., 1962, p. 92) che “la norma (costituzionale) che disconosce i titoli nobiliari comprende necessariamente tutti gli <attributi nobiliari> e quindi anche gli stemmi”. Infatti, “non potrebbe logicamente ipotizzarsi un disconoscimento dei titoli nobiliari ed un riconoscimento, tuttora mantenuto, degli stemmi nobiliari che di tali titoli e della distinzione nobiliare della famiglia costituiscono la rappresentazione emblematica”.  
    Tale interpretazione appare confermata dall'abolizione della Regia Prerogativa nobiliare nell'attuale ordinamento giuridico repubblicano: non essendovi più un organo amministrativo dello Stato competente a concedere e riconoscere titoli nobiliari, “non può ammettersi che un organo siffatto sussista ancora per concedere o riconoscere gli stemmi i quali, anche quando non sono <nobiliari>, vengono fatti rientrare – per pacifico e consolidato convincimento della dottrina araldica --  nel campo degli attributi nobiliari” (CANSACCHI, Lo stemma .. cit., p. 92). Pertanto, come per i titoli nobiliari, in virtù dell’entrata in vigore della Costituzione, nessun organo statale, amministrativo o giudiziario, potrà attribuire ufficialmente uno stemma come elemento identificativo della persona o del casato, né gli aventi diritto avranno la facoltà di esperire un’azione giudiziaria diretta, in via principale, ad ottenere una sentenza accertativa della spettanza di uno stemma.  

        Se è certamente da condividere la teoria per la quale, non essendovi più un organo amministrativo dello Stato competente a concedere e riconoscere titoli nobiliari, non è ammissibile che un tale organo sussista ancora per concedere o riconoscere gli stemmi, è tuttavia da mettere in rilievo che lo stemma può essere considerato come un segno distintivo della personalità. Anzi esso può essere definito come il principale segno figurativo della persona diretto ad individuare la persona medesima fornendo di essa un emblema visivo: un emblema che  fornisce un elemento idoneo a costituire un abituale mezzo di riferimento e richiamo della persona stessa (si veda: DE CUPIS, I diritti della personalità, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano, Giuffrè, 1982, p. 579).  
    Lo stemma, infatti, si affianca al cognome nella funzione identificativa della persona e nel caso di omonimia contribuisce a precisare l'appartenenza di quella medesima persona ad una determinata famiglia. Lo stemma, l'emblema, come individua una nazione, una regione, un comune, un gruppo politico, individua la persona; senza contare che “le conseguenze di un disconoscimento della protezione giuridica dello stemma sarebbero, infatti, dal punto di vista della tutela della personalità, assai gravi: basti pensare che si verrebbe automaticamente a riconoscere il diritto a chiunque di servirsi di stemmi illustri e noti a scopi pubblicitari, quali emblemi di ditte commerciali, fogli propagandistici ecc.” (MISTRUZZI DI FRISINGA, Trattato di Diritto Nobiliare Italiano, Giuffrè, Milano, 1961, p. 79). Lo stemma pertanto deve ritenersi distaccato dalla categoria dei diritti onorifici e classificato, viceversa, come un aspetto del diritto al nome o del diritto all’identità personale. Svestito del suo contenuto nobiliare, il diritto allo stemma non contrasta con la Costituzione e deve, quindi, ritenersi conservato con la conseguenza della sua tutelabilità giudiziale (MISTRUZZI DI FRISINGA, Trattato ... cit., pp. 75 e segg.); ciò con esclusione, tuttavia, della tutelabilità delle corone, degli elmi e degli altri ornamenti dello stemma collegati a distinzioni nobiliari.
        Esclusa la protezione penale, la tutela giuridica del diritto allo stemma può attuarsi sul piano civilistico, nelle stesse forme della tutela del diritto al nome e degli altri diritti della personalità. Sotto tale profilo, è stato correttamente sostenuto (PEZZANA, Il diritto allo stemma e la IVX disposizione finale della Costituzione, in Riv. Ar., 1959, pp. 320 e segg.) che la ratio della IVX disposizione fu quella da un lato di privare di riconoscimento giuridico i titoli e le qualifiche nobiliari, in quanto ritenuti  in contrasto con il principio della “pari dignità sociale” dei cittadini, dall'altro di conservare il patrimonio araldico sotto il profilo della protezione dei diritti della personalità. Sotto tale profilo, se il costituente conservò come diritto della personalità il diritto al predicato nobiliare, non si può sostenere che il medesimo costituente abbia inteso sopprimere il diritto allo stemma, che alla personalità, nel suo aspetto familiare ed individuale, si riconnette in modo ancora maggiore. In altre parole, la XIV disposizione, in quanto diretta esclusivamente contro i titoli nobiliari (lo stesso diritto al predicato non viene travolto), non incide in alcun modo sul diritto allo stemma, ciò anche sul rilievo che “il diritto allo stemma, né dal punto di vista storico né da quello del nostro ordinamento giuridico è necessariamente connesso al diritto ad un titolo nobiliare: infatti, se tutti gli investiti di un titolo hanno diritto allo stemma, quest'ultimo può spettare anche a soggetti sforniti di titoli nobiliari”.

    In tale quadro normativo si inserisce la lodevole iniziativa promossa dall'Accademia Araldica Nobiliare Italiana di istituire il Registro della Nobiltà Italiana ed il Registro degli Stemmi Gentilizi.
    Posto che, come detto, sotto l'impero dell'attuale Costituzione nessun organo statale -- sia amministrativo, sia giudiziario -- potrà ulteriormente attribuire ufficialmente titoli nobiliari, né gli aventi diritto avranno la facoltà di esperire un'azione giudiziaria diretta, in via principale, ad ottenere una sentenza "accertativa" della spettanza di un titolo nobiliare, mi pare opportuna la creazione di un Registro della Nobiltà Italiana, con il compito di censire le famiglie nobili italiane comprendendovi non solo quelle famiglie che durante il cessato ordinamento monarchico curarono di farsi riconoscere ufficialmente i titoli nobiliari loro spettanti ma anche quelle che, pur legittimamente investite di titoli nobiliari, non si premurarono di ottenere una ricognizione della loro posizione nobiliare, né in via amministrativa, né in via giudiziaria.
    Si è detto inoltre che, come per i titoli nobiliari, in virtù dell’entrata in vigore della Costituzione, nessun organo statale, amministrativo o giudiziario, potrà attribuire ufficialmente uno stemma come elemento identificativo della persona o del casato, né gli aventi diritto avranno la facoltà di esperire un’azione giudiziaria diretta, in via principale, ad ottenere una sentenza accertativa della spettanza di uno stemma. Dunque mi pare utile aver istituito anche un Registro degli Stemmi Gentilizi, in modo da dare vita ad un repertorio generale degli stemmi delle famiglie italiane: invero, già  durante la monarchia si pensò di creare un Blasonario generale italiano, ma il Decreto 8 luglio 1904 n. 405 con il quale il Re Vittorio Emanuele III ordinò la raccolta degli stemmi delle famiglie italiane, con riproduzione a colori, non ebbe pratica attuazione ed il Blasonario rimase allo stato di progetto. Inoltre, dato che lo stemma è ancora oggi il principale segno distintivo della persona, l'inserimento dello stemma familiare (sia appartenente a famiglie nobili, sia appartenente a famiglie non nobili) in tale Registro può, in caso di uso indebito da parte di terzi estranei alla famiglia titolare dello stemma, costituire la prova della spettanza di quest'ultimo in capo al soggetto (ed ai suoi familiari) che ha effettuato la registrazione.